Siae: decreto legislativo 35/2017

Proseguiamo con l’ormai consueta rubrica avviata su queste pagine nell’ambito della collaborazione intrapresa da Consulenza Radiofonica con Consultmedia , prima struttura italiana di competenze a più livelli in ambito mediatico.

L’appuntamento, lo ricordiamo, riguarda le problematiche tipiche del settore radiotelevisivo trattate dall’avvocato Massimo Lualdi, partner cofondatore di MCL Avvocati Associati , law firm specializzata in diritto delle comunicazioni che gestisce in maniera esclusiva l’Area Affari legali di Consultmedia.

 

L’argomento di oggi sono alcuni aspetti del

decreto legislativo 35/2017

(attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno)

Come noto, dal 11/04/2017 è vigente il decreto legislativo in titolo che provvede al recepimento
nell’ordinamento nazionale della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
26/02/2014 sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno.
Esso stabilisce i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva (1) e delle entità di gestione indipendente (2) , nonché i requisiti per la concessione di licenze multiterritoriali (3) da parte di organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore per l’uso online di opere musicali nel mercato interno (4) .

Nel merito, gli organismi di gestione collettiva agiscono nell’interesse dei titolari dei diritti da essi
rappresentati (5) , senza imporre loro alcun obbligo che non sia oggettivamente necessario alla protezione dei loro diritti e interessi o alla gestione efficace di questi ultimi (6) .
Gli aspetti più rilevanti per le emittenti radiotelevisive sono quelli contemplati all’art. 23, rubricato
“Obblighi degli utilizzatori”, il quale dispone che salvo diversi accordi intervenuti tra le parti, entro novanta giorni dall’utilizzazione, gli utilizzatori devono far pervenire agli organismi di gestione collettiva, nonché alle entità; di gestione indipendente, in un formato concordato o prestabilito, le pertinenti informazioni a loro disposizione, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti l’utilizzo di opere protette. Le informazioni riguardano, in particolare:
a) con riferimento all’identificazione dell’opera protetta: il titolo originale; l’anno di produzione o di
distribuzione nel territorio dello Stato, il produttore e la durata complessiva dell’opera;
b) con riferimento all’utilizzo dell’opera protetta: tutti i profili inerenti la diffusione, quali: a data o il
periodo di comunicazione, diffusione, rappresentazione, distribuzione o commercializzazione o
comunque pubblica divulgazione (7) .

Ove necessario all’assolvimento dei propri obblighi, gli utilizzatori esercitano senza indugio il diritto di informazione di cui all’articolo 27 (8) , indicando puntualmente agli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti le informazioni non in loro possesso (9) . In questa ipotesi il termine di 90 giorni è sospeso fino alla data di ricezione di informazioni corrette, complete e congruenti.

Il mancato adempimento degli obblighi di informazione o la fornitura di dati falsi o erronei costituisce causa di risoluzione del contratto di licenza, con la conseguente inibizione all’utilizzazione di fonogrammi, opere cinematografiche e audiovisive anche laddove remunerate con equo compenso.
Di rilievo, relativamente al Capo III, rubricato “Concessione da parte di organismi di gestione collettiva di licenze multiterritoriali per l’esercizio di diritti su opere musicali diffuse su reti di comunicazione elettronica online”, l’art. 37, recante una “Deroga per i diritti musicali online richiesti per programmi radiofonici e televisivi” (10) .
L’art. 40 dispone che l’Autorità; per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni decreto legislativo in disamina, esercitando poteri di ispezione e di accesso ed acquisendo la documentazione necessaria (11) .
I membri di un organismo di gestione collettiva, i titolari dei diritti, gli utilizzatori, gli organismi di gestione collettiva e le altre parti interessate segnalano, con modalità telematica all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni cui compete la vigilanza, attività o circostanze che costituiscono violazioni (12) delle disposizioni del decreto in argomento (13) .
Infine, l’art. 49, recante “Disposizioni transitorie”, stabilisce che “Gli organismi di gestione collettiva e le entità; di gestione indipendente, che già; operano nel settore dell’intermediazione dei diritti d’autore e dei diritti connessi alla data di entrata in vigore del presente decreto provvedono al necessario adeguamento organizzativo e gestionale, al fine di rispettare i requisiti ivi previsti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (14) ”.

In relazione alla trascorsa scadenza del 10/07/2017 (15) moltissime imprese hanno chiesto a Consultmedia come comportarsi a riguardo dell’adempimento in parola.
Sul punto, Consultmedia ha esposto loro di ritenere che le norme introdotte dal D. Lgs. 35/2017 spiegassero i propri effetti solo a seguito dell’emanazione dei necessari provvedimenti attuativi; nondimeno, è parso opportuno che, cautelarmente, dalla suddetta data le emittenti predisponessero l’elenco dei dati soprarichiamati, relativi ai tre mesi precedenti, in formato MS Excel al fine di non esporsi a possibili contestazioni (la mancata fornitura delle informazioni agli enti titolari potrebbe infatti indurre Agcom (16) ad applicare le sanzioni ex art. 41 D. Lgs. 35/2017 ovvero a inibire la trasmissione del repertorio musicale (17 ).

Ad avviso dei legali di Consultmedia, andava del resto annotato che, ove necessario all’assolvimento dei propri obblighi, gli utilizzatori avrebbero potuto esercitare il diritto di informazione di cui all’articolo 27 (18) , indicando puntualmente agli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti le informazioni non in loro possesso. In questa ipotesi il termine di 90 giorni sarebbe stato sospeso fino alla data di ricezione di informazioni corrette, complete e congruenti.
Interpellata da Consultmedia, SIAE (19)  ha in un primo momento comunicato che “a breve dovrebbero pervenire notizie al riguardo da parte degli Uffici centrali della Siae. Al momento, quindi, l’attività potrà procedere come di consueto”, successivamente precisando e ribadendo poi che “su disposizione del Direttore di Sede, sentito il responsabile SCM, si informa che Siae, in base all’art. 49 del D.Lgs 35/2017, può provvedere al necessario adeguamento organizzativo e gestionale entro sei mesi dalla data in vigore del suddetto decreto (11/04/2017). Pertanto, nei termini previsti, procederà alla revisione dei modelli di licenza per la diffusione radiotelevisiva e delle disposizioni riguardanti la reportistica. Nelle more della definizione delle nuove regole e della loro approvazione da parte degli Organi Sociali di Siae, troveranno applicazione – anche in tema di obblighi di reportistica – le disposizioni attualmente vigenti previste dalle Licenze in essere.

Nondimeno, Consultmedia ha suggerito di formalizzare apposita comunicazione interlocutoria agli enti titolari sul modello predisposto e ciò tanto più che SCF, pure interpellata, al contrario di SIAE, non ha ancora fornito alcun chiarimento.

Post a cura di Massimo Lualdi per Consulenza Radiofonica La Professionalità On Air, col contributo contenutistico di Newslinet.com

 

 

Per «organismo di gestione collettiva» si intende un soggetto, ivi compresa la Societa’ italiana degli autori ed editori (SIAE) disciplinata dagli articoli 180 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dalla legge 9 gennaio 2008, n. 2, che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d’autore o diritti connessi ai diritti d’autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi uno o entrambi i seguenti requisiti:

  1. a) e’ detenuto o controllato dai propri membri;
  2. b) non persegue fini di lucro;

Per «entità di gestione indipendente» si intende, fermo restando quanto previsto dall’articolo 180, della legge 22 aprile 1941, n. 633, un soggetto che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d’autore o diritti connessi ai diritti d’autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi entrambi i seguenti requisiti:

  1. a) non e’ detenuta ne’ controllata, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti;
  2. b) persegue fini di lucro;

Per «licenza multiterritoriale» si intende una licenza che abbia ad oggetto la riproduzione o la comunicazione attraverso reti di comunicazione elettroniche di un’opera musicale per il territorio di piu’ di uno Stato dell’Unione europea;

Per «diritti su opere musicali online» si intendono: tutti i diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico su opere musicali diffuse attraverso reti di comunicazione elettronica online;

Per «titolare dei diritti» si intende qualsiasi persona o entità, diversa da un organismo di gestione collettiva, che detiene diritti d’autore o diritti connessi ai diritti d’autore o a cui, in base a un accordo per lo sfruttamento dei diritti o alla legge, spetta una parte dei proventi;

I titolari dei diritti possono affidare ad un organismo di gestione collettiva o ad un’entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti, delle relative categorie o dei tipi di opere e degli altri materiali protetti per i territori da essi indicati, indipendentemente dallo Stato dell’Unione europea di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’organismo di gestione collettiva, dell’entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 180 della L. 633/1941, in riferimento all’attività di intermediazione di diritti d’autore;

Resta fermo il diritto degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di richiedere ulteriori informazioni, ove disponibili;

Art. 27 Informazioni fornite su richiesta ai titolari dei diritti, ad altri organismi di gestione collettiva e agli utilizzatori.

  1. Sulla base di una richiesta adeguatamente giustificata, gli organismi di gestione collettiva e le entita’ di gestione indipendenti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 31, mettono a disposizione degli organismi di gestione collettiva per conto di cui gestiscono diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza o di qualsiasi titolare di diritti o utilizzatore, per via elettronica e tempestivamente, almeno le seguenti informazioni:
  2. a) le opere o gli altri materiali che gestiscono, i diritti che rappresentano, direttamente o sulla base di accordi di rappresentanza e i territori oggetto di tali accordi;
  3. b) qualora non sia possibile determinare tali opere o altri materiali protetti a causa dell’ambito di attivita’ dell’organismo di gestione collettiva, le tipologie di opere o di altri materiali protetti che rappresentano, i diritti che gestiscono e i territori oggetto di tali accordi.
  4. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite agli utilizzatori in modalità tali da garantire l’elaborazione delle informazioni ricevute dagli stessi in forma integrata. A tal fine, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definite le modalità minime comuni relative alla fornitura in via informatica di tali informazioni.

9 Gli organismi di gestione collettiva devono concordare in buona fede le informazioni da fornire, le modalità e i tempi nei contratti con gli utilizzatori, anche tenendo conto degli standard adottati su base volontaria dal settore;

10 A riguardo, si prevede che “I requisiti di cui al presente Capo non si applicano agli organismi di gestione collettiva che concedono, sulla base dell’aggregazione volontaria dei diritti richiesti e nel rispetto delle norme sulla concorrenza stabilite agli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e dell’articolo 2598, del codice civile, primo comma, numero 3), una licenza multiterritoriale per i diritti su opere musicali online richiesta da un’emittente, al fine di comunicare o mettere a disposizione del pubblico:

 

  • i propri programmi radiofonici o televisivi contemporaneamente o dopo la prima trasmissione;
  • ogni altro materiale online prodotto o commissionato dall’emittente, anche come visione anticipata, che sia accessorio alla prima trasmissione del suo programma radiofonico o televisivo;

 

11 Circa la risoluzione delle controversie, la vigilanza e sanzioni si specifica che l’art. 39, rubricato “Modifiche in materia di risoluzione delle controversie”, dispone che “All’articolo 156 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente: «3-bis. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia d’impresa previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, tutte le controversie aventi ad oggetto i diritti d’autore e i diritti connessi al diritto d’autore previsti dalla presente legge.». Inoltre, all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo le parole: «diritto d’autore», sono inserite le seguenti: «e di diritti connessi al diritto d’autore»;

12 In tema di sanzioni, salvo che il fatto non costituisca reato, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica le sanzioni amministrative pecuniarie da 20.000 euro a 100.000 euro a chiunque violi gli obblighi di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 5, 14, commi 2 e 3, 21, commi 1, 2 e 3, 23, 28, 33, comma 2, e 34;

13 L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni pubblica sul proprio sito l’elenco delle imprese che hanno comunicato l’inizio delle attività e che risultano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 del D. Lgs. in trattazione. Pubblica altresì l’elenco dei soggetti che non risultano essere più in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo e, con le medesime modalità, ogni altra comunicazione di pertinenza;

14 Alla verifica circa l’effettivo adeguamento di cui al precedente periodo provvede l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 40. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, sulla base delle informazioni a sua disposizione, fornisce alla Commissione europea un elenco degli organismi di gestione collettiva con sede sul proprio territorio, e successivamente comunica alla Commissione europea qualsiasi modifica a tale elenco”;

15 e nelle more che vengano definite le intese

16 l’Agcom, individuata nel decreto in esame quale autorità di vigilanza per il settore, ha peraltro avviato una consultazione pubblica (Delibera 203/17/CONS);

17 Va anche detto che, ex art. 27 D. Lgs, 35/2017, gli utilizzatori hanno il diritto di richiedere agli enti sedicenti titolati informazioni in merito alla loro rappresentanza e alla titolarità delle opere (cfr. circolare della scrivente del 08/06/2017);

18 Art. 27 Informazioni fornite su richiesta ai titolari dei diritti, ad altri organismi di gestione collettiva e agli utilizzatori.

  1. Sulla base di una richiesta adeguatamente giustificata, gli organismi di gestione collettiva e le entita’ di gestione indipendenti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 31, mettono a disposizione degli organismi di gestione collettiva per conto di cui gestiscono diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza o di qualsiasi titolare di diritti o utilizzatore, per via elettronica e tempestivamente, almeno le seguenti informazioni:
  2. a) le opere o gli altri materiali che gestiscono, i diritti che rappresentano, direttamente o sulla base di accordi di rappresentanza e i territori oggetto di tali accordi;
  3. b) qualora non sia possibile determinare tali opere o altri materiali protetti a causa dell’ambito di attivita’ dell’organismo di gestione collettiva, le tipologie di opere o di altri materiali protetti che rappresentano, i diritti che gestiscono e i territori oggetto di tali accordi.
  4. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite agli utilizzatori in modalita’ tali da garantire l’elaborazione delle informazioni ricevute dagli stessi in forma integrata. A tal fine, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo sono definite le modalita’ minime comuni relative alla fornitura in via informatica di tali informazioni.

19 Sede Regionale di Milano – Ufficio Sviluppo e Controllo Mercato – DDS/Emittenti/Reprografia;

Torna in alto