Chi lavora in radio sa bene che un format vincente è spesso il frutto di anni di intuizioni, tentativi e a volte, anche, di fallimenti. Eppure, capita, ancora troppo spesso, che l’idea di un conduttore venga “utilizzata in parte” o, a volte, clonata da un’altra emittente. Non sempre è facile capire chi sia davvero il titolare dei diritti su un format quando il conduttore di un programma cambia rete. E’ essenziale, tanto per i conduttori, quanto per le emittenti, capire quale sia l’approccio più corretto per tutelare la propria opera.
Di chi sono i diritti sul format?
Prima di parlare di tutela, occorre chiarire un punto preliminare: a chi appartiene il format?
E’ fondamentale capire se il conduttore lo ha ideato su commissione, nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato o nell’ambito di una collaborazione con l’emittente.
La risposta non è scontata e va cercata innanzitutto nel contratto, che spesso manca!
La regola generale, salvo diversa pattuizione, è che le opere create in costanza di un rapporto di lavoro tendono a confluire nella titolarità del datore di lavoro, in particolare se parliamo di un rapporto di dipendenza, ma il discorso cambia poco rispetto al collaboratore autonomo o occasionale
Questo significa che un conduttore che sviluppa un’idea originale mentre è alle dipendenze di una radio rischia di trovarsi, in assenza di uno specifico contratto, senza alcun diritto sul format che ha ideato una volta interrotto il rapporto di lavoro. Da qui l’importanza di intervenire prima che il format venga presentato o messo in onda.
Cosa si può concretamente tutelare
Nell’ordinamento italiano (che tutela sia i diritti morali che i diritti patrimoniali relativi ad un’opera creativa) diritto d’autore e copyright sono usati spesso come sinonimi, seppure le due espressioni abbiano una sfumatura differente: nel primo caso si fa riferimento più specificamente ai diritti dell’autore in quanto creatore dell’opera, e perciò la tutela nasce nel momento stesso dell’atto creativo; nel secondo caso, con un termine di derivazione anglosassone, ci si sofferma più sull’opera e sulla sua diffusione, e quindi sull’aspetto economico, e la tutela nasce in seguito al deposito formale dell’opera stessa.
Un’idea in quanto tale non è tutelabile dal diritto d’autore, ciò che può essere protetto è la sua espressione concreta e strutturata, è quindi fondamentale che il format non resti un’intuizione verbale, ma venga fissato in un documento dettagliato che lo descriva.
Questo documento, in quanto opera dell’ingegno a carattere creativo, può essere depositato presso la SIAE, nella sezione OLAF se riconducibile alle opere audiovisive/format, oppure protetto attraverso strumenti alternativi che attribuiscano una data certa.
Questi strumenti di tutela, non “creano” il diritto d’autore, che nasce con la creazione dell’opera, ma servono a dimostrare la paternità e l’anteriorità in caso di controversia.
Lo stesso nome del programma, la sigla, il claim e gli elementi grafici distintivi non rientrano automaticamente nella tutela d’autore del format, ma possono essere oggetto di registrazione come marchio.
Il contratto scritto ad hoc risulta in assoluto, uno degli strumenti di tutela più efficaci se si è attenti a specificare tutte le singole clausole, che distinguano chiaramente la posizione di autore/titolare dei diritti da quella di licenziatario, con clausole dedicate ai compensi futuri in caso di successo, replica su altre reti o cessione a terzi.
La tutela di un format radiofonico nasce da una combinazione di strumenti diversi — diritto d’autore, marchio, contratto, registrazione presso enti di settore.
Scegliere di farsi guidare da un esperto può fare la differenza tra un’idea vulnerabile e una posizione negoziale solida; proteggi il tuo format prima di proporlo, arriva “preparato” alle trattative con l’emittente per rendere il tuo progetto difendibile da possibili interferenze, di frequenza e non solo…
Articolo a cura di Emanuela Lombardi. Avvocato – Legal Manager & Advisor